Statuto del Comitato Zonale - ANSPI FAENZA

PREMESSA

L'Atto Costitutivo del Comitato Zonale ANSPI FAENZA risale al 29 settembre 1986 ed è stato registrato all'Agenzia delle Entrate presso l'ufficio competente di Faenza in data 17 ottobre 1986 con n. 1717.
Il Comitato ha adeguato lo statuto ai sensi del D.L. 460/97 il 26 giugno 1998 registrandolo all'Agenzia delle Entrate il 11 giugno dello stesso anno (n° 2598). Essendo conforme alla Legge 383100, ha ottenuto l'inserimento negli elenchi inviati dall'ANSPI nazionale al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al n. 58 del registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale (APS).
L'ANSPI è un'associazione nazionale, civile e di ispirazione ecclesiale, a servizio degli oratori e circoli, liberamente promossa da cittadini credenti che si propongono di contribuire alla formazione umana e cristiana della gioventù secondo il principio dell'educazione integrale della persona, valorizzando il ruolo primario della famiglia e della comunità educante la quale condivide la responsabilità di un Progetto Educativo promuovendo attività socio-ricreative, sportive e culturali rivolte a tutti.

TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE - FINALITÀ

Art. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 L'Associazione denominata "Comitato Zonale ANSPI FAENZA" (in seguito più brevemente indicata come "Associazione"), è un ente non profit di promozione sociale, senza fini di lucro, ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile, della legge 383/2000 e della legge Regionale del'Emilia-Romagna n 34/2002 con sede nel Comune di Faenza.

1.2 Il Comitato Zonale è un'Associazione privata, civile e di ispirazione ecclesiale, senza fini di lucro, a servizio degli oratori e circoli affiliati all'ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia per gli oratori e i circoli) e geograficamente appartenenti alla Zona-Diocesi di pertinenza, ha autonomia giuridica, patrimoniale e finanziaria nel rispetto degli scopi e dei principi dell' ANSPI, e nel rispetto dello Statuto Nazionale pertanto risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte. Stando ai criteri di sussidiarietà, assume il compito di struttura territoriale dell'Anspi nazionale.

1.3 Nell'ambito del Comitato Zonale i singoli Circoli e Oratori sono autonomi, con proprio Statuto, Regolamento e mezzi finanziari. I singoli Circoli/Oratori aderiscono all'ANSPI tramite il Comitato Zonale versando le quote associative annualmente fissate.

1.4 L' Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari basate sul principio di partecipazione all'attività associativa da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Art. 2 - SCOPO, OGGETTO SOCIALE E ATTIVITÀ

2.1 L' Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si ispira ai valori cristiani; si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati ed eventualmente di terzi, senza alcuna discriminazione, nel pieno rispetto della libertà e della dignità degli associati; si propone in particolare la rappresentanza, la tutela, lo sviluppo dell'opera di Circoli e Oratori ANSPI della Zona.

2.2 A tal fine:

a) coordina le attività formative: culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona, e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi;

b) rappresenta presso le istituzioni civili ed ecclesiali le istanze degli oratori/circoli della zona;

c) prepara e suggerisce i sussidi necessari per Io sviluppo delle attività programmate e per la formazione ed educazione umana e cristiana dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di progetti e piani formativi rivolti indistintamente a tutti in collaborazione con la Diocesi e con I'ANSPI nazionale;

d) potrà favorire la nascita di Associazioni e di Organizzazioni per particolari ambiti di intervento, correlati ai propri fini istituzionali, secondo le modalità stabilite nel regolamento nazionale e potrà egualmente sottoscrivere intese e convenzioni con Enti, Associazioni, Istituzioni.

e) interpreta lo sport e tutte le altre attività come uno strumento per la crescita integrale della persona e quindi collabora con gli Enti di Promozione Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, con le Discipline Sportive Associate e con il Coni, impegnandosi a portare il proprio contributo, nel rispetto dei principi e delle rispettive regole competenti e conseguenti, con un proprio progetto di formazione e di programmazione delle attività;

f) promuove corsi per dirigenti e animatori in vari livelli di interesse e di specializzazione, lavorando in rete con quegli enti impegnati in analoghe attività ove opportuno;

g) sostiene gli Oratori e i Circoli affiliati, nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età, in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona;

h) analizza, discute ed approfondisce le leggi nazionali e regionali; promuove e favorisce le ricerche in tutti i settori in cui opera e gli approfondimenti sui rapporti tra il mondo associazionistico ed il mondo civile e religioso; cura la partecipazione e ia presenza degli aderenti alle iniziative che si occupano delle varie tematiche di cui sopra;

i) coordina e promuove l'attività dei singoli Oratori e Circoli nel rispetto della loro autonomia.

j) Avversa la pratica del doping nello sport, impegnandosi a tutti i livelli per contrastarne l'uso. In questo senso aderisce incondizionatamente alle norme sportive antidoping emanate dal Coni.

k) Promuove e organizza attività motorie — sportive e formative.

Tutte le attività sopra elencate vengono svolte nei limiti stabiliti dalle disposizioni in materia di associazionismo di promozione sociale. Nel porre in essere le proprie attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni volontarie, libere e gratuite degli associati.

TITOLO Il - SOGGETTI

Art. 3 - I TESSERATI

3.1 Tesserati dell'associazione sono le persone fisiche associate agli Oratori e Circoli ANSPI che liberamente accettano i principi ed i valori dell'associazione: i ragazzi con modalità adeguate alle diverse età, vivono attraverso i diversi ambiti d'impegno, un'esperienza di crescita integrale; gli adulti con la loro personale vocazione favoriscono l'aggregazione aperta a tutti come luogo di riconciliazione e di comunione.

3.2 La qualifica di tesserato si acquisisce al momento del rilascio della tessera.

3.3 I tesserati godono della garanzia assicurativa contro i rischi per i quali è prerogativa del Consiglio nazionale deliberare la scelta della Compagnia assicuratrice, le garanzie richieste e i massimali di copertura.

3.4 II tesseramento è valido per l'anno solare e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Le modalità procedurali per il rinnovo sono demandate al regolamento nazionale di attuazione dello Statuto.

Art. 4 - I SOCI AFFILIATI

4.1 Sono soci dell'Associazione i soci ordinari, ossia gli oratori/circoli affiliati all'ANSPI nazionale in persona dei presidenti pro tempore o in alternativa in persona di altro membro dei rispettivi Consigli Direttivi degli Oratori/Circoli purché delegati dai Consigli stessi

4.2 L'oratorio/circolo ottiene l'affiliazione quando: è regolarmente costituito senza finalità di lucro, lo statuto rispetti le finalità dell'Associazione Nazionale ed è titolare di minimo 20 tesserati di cui almeno 10 adulti. La domanda di affiliazione viene ammessa ed accettata, attraverso il Comitato Zonale di riferimento, dal Consiglio Nazionale, previo pagamento della quota stabilita annualmente dall' ANSPI.

4.3 Tutti i soci affiliati sono effettivi ed hanno i medesimi diritti. L'adesione all'Associazione è a tempo

indeterminato, non può essere disposta per un periodo temporaneo e non è trasmissibile.

4.4 L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità e di uguaglianza. I soci affiliati

hanno diritto:

a) a partecipare all'attività istituzionale dell' ANSPI;

b) a partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

c) a fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dall' ANSPI;

d) al voto per l'approvazione del bilancio o rendiconto economico e finanziario annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;

e) a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente all'ANSPI.

4.5 I soci affiliati hanno l'obbligo di

a) osservare e far osservare ai tesserati lo Statuto ed i Regolamenti dell' ANSPI stessa, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza;

b) adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e deliberazioni dell' ANSPI nazionale e regionale;

c) garantire ai tesserati la necessaria assistenza tecnica, morale, medico-sportiva e spirituale, per la partecipazione alle attività dell' ANSPI nazionale e Regionale.

4.6 Tutti i soci sono obbligati a versare le quote associative e le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a titolo meramente risarcitorio delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4.7 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile non è mai rivalutabile. Rientra nei doveri di ciascun socio, tra gli altri, anche:

a) sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;

b) partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo;

Art. 5 - QUOTE, CONTRIBUTI E ASSICURAZIONE

5.1 I soci affiliati pagano la quota annuale nella misura indicata dai rispettivi organi deliberativi oltre la quota già stabilita dall'Anspi nazionale e regionale. Il Comitato Zonale le raccoglie nelle modalità stabilite dal regolamento nazionale.

5.2 L'Associazione è dotata di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e infortuni ai sensi dell'art. 3.3 del presente statuto.

Art. 6 - RINUNCIA, DECADENZA ED ESCLUSIONE DEI SOCI

6.1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non ne accordi un minor termine.

6.2 Oltre al caso di rinuncia, i soci perdono la qualifica di socio e decadono quando non provvedano al
versamento delle quote associative annuali nei modi e nei termini previsti dal regolamento nazionale.

6.3 In presenza di gravi motivi il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione di tale decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivida può adire il procedimento arbitrale meglio precisato nello statuto nazionale.

Art. 7 - DIRITTO DI RIVALSA

7.1 Il Comitato Zonale ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al patrimonio e alla reputazione della Associazione stessa.

TITOLO III - ORDINAMENTO

Art. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente

8.2 Gli organi direttivi durano in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico. Le assemblee elettive territoriali per il rinnovo delle cariche devono celebrarsi prima delle elezioni degli organi territoriali del Coni entro il 31 marzo con eventuali deroghe da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 9 - L'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane. Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.2 L'assemblea è costituita dagli Oratori/Circoli affiliati all'ANSPI in persona dei loro presidenti pro tempore e/o da altri rappresentanti nelle modalità stabilite dal regolamento zonale, in ogni caso devono essere maggiorenni, in regola con il versamento delle quote associative.

9.3 Tali soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria.

9.4 Vige il principio del voto singolo di cui all'ad. 2532, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe.

9.5 In via ordinaria l'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che le compete o le viene sottoposta.

9.6 L'assemblea deve essere obbligatoriamente convocata entro 30 giorni e celebrata nei successivi 30 giorni a seguito di richiesta di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Zonale oppure a seguito di richiesta scritta e motivata presentata da almeno un decimo degli Oratori/Circoli affiliati.

9.7 L' Assemblea è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa il quale designa il segretario, e si distingue in ordinaria o straordinaria.

9.8 Spetta alla Commissione Verifica Poteri di constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.9 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo la prima.

9.10 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la metà più uno degli stessi 9.11 Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

9.12 In caso di scioglimento e di devoluzione del patrimonio l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli affiliati.

9.13 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo posta ordinaria e/o media associativi almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Al fine di tutelare l'effettività del rapporto associativo con idonee modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

9.14 L'assemblea ordinaria:

a) elegge ogni quattro anni, entro il 31 marzo il Presidente zonale ed i componenti il Consiglio Direttivo;

b) elegge ogni anno, in caso di affiliazione di più di venti soci (oratori/circoli) o multipli degli stessi, i relativi delegati alle assemblee nazionali e regionali;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione, le eventuali variazioni allo stesso ed il bilancio consuntivo dei Comitato zonale;

d) determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;

e) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

9.15 L'assemblea straordinaria:

a) elegge, nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
b) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
c) delibera sullo scioglimento dell'Associazione;
d) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

9.16 L' Assemblea elegge la Commissione Scrutinio, composta da tre componenti di cui uno con funzione di Presidente, scegliendone i componenti al di fuori dei candidati alle cariche elettive tra i tesserati ANSPI. 9.17 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto. Negli altri casi si vota normalmente per alzata di mano, salvo diversa determinazione dell'Assemblea.

9.18 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative alle assemblee nazionali, in quanto applicabili in via analogica, nonché alle norme del regolamento nazionale di attuazione dello Statuto purché non in contrasto con la disciplina nazionale e regionale delle associazioni di promozione sociale.

Art. 10 — CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 II Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa, è eletto dall'Assemblea per la durata di quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata disciplinati dal presente Statuto ed è costituito dal Presidente che lo presiede e da:

a) un minimo di 4 membri quando sono affiliati fino a 10 oratori/circoli;
b) un minimo di 6 membri quando sono affiliati da 11 a 50 oratori/circoli;
c) un minimo di 8 membri quando sono affiliati oltre 50 oratori/circoli;

tutti maggiorenni.

10.2 II Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare; è convocato a mezzo posta ordinaria e/o media associativi ed è presieduto dal Presidente; in tale prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività.

- Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
- Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili ed è responsabile della cassa.
- Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio del Comitato Zonale.
- I Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo

10.3 li Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno ogni tre mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttiva o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti; in caso di parità la proposta si intende non approvata. Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10.4 Ai Consiglio Direttivo compete in particolare:

a) la richiesta annuale di partecipazione ai riconoscimenti nazionali Anspi secondo la procedura prevista;

la redazione annuale e la presentazione in Assemblea di un rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta nei corso dell'anno solare precedente;

la presentazione di un piano programmatico e finanziario preventivo relativo alla attività da svolgere nel nuovo anno sociale e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;

l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;

l'applicazione delle norme e disposizioni emanate dagli organi nazionali e regionali dell'ANSPI, di cui ha la rappresentanza nell'ambito del territorio in cui opera, purchè tali norme non siano in contrasto con quelle in materia di Associazionismo di Promozione Sociale ai sensi della legge 383/2000 e della legge regionale 34/2002 e successive eventuali modifiche;

la fissazione delle quote sociali di competenza zonale;

la proposta di modifica dello Statuto e la proposta e l'emanazione e la modifica dei regolamenti sociali;

l'amministrazione dei fondi a disposizione del Comitato;

l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti negli organismi pubblici e privati; federazioni ed altri enti;

la facoltà di nominare tra i tesserati, dei soggetti esterni all'ambito consigliare incaricati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo Zonale stesso, tra i quali anche il candidato alla figura di Assistente Spirituale; tali soggetti non saranno sostituti dei consiglieri e delle loro funzioni.

I) Il coordinamento zonale delle attività formative, culturali, sportive, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione extra-scolastica della persona, che ritiene utili alla costruzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà;

m) II sostegno agli oratori ed i circoli affiliati nella diffusione dei valori dello sport, del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi mass-mediali, del volontariato e della formazione professionale, rivolgendosi a tutte le fasce di età in una visione cristiana che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale e di maturazione della persona.

10.5 Tutte le cariche associative sono gratuite, non ne consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 - PRESIDENTE

11.1 II Presidente è eletto dall'Assemblea e dura in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata previsti dal presente Statuto.

11.2 Ha la rappresentanza legale del Comitato e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione.

11.3 Cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

11.4 In caso di impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

11.5 Convoca e presiede, salvo i casi statutariamente previsti, le riunioni del Consiglio e, nei termini e nelle fattispecie previste, convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria.

11.6 Predispone annualmente una relazione gestionale sulle attività del Comitato da sottoporre all'assemblea. 11.7 Provvede all'erogazione delle somme destinate all'attività del Comitato, su deliberazione dei competenti organi.

Art. 12 - DECADENZA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

12.1 In caso di decadenza degli organi, la prorogatio va limitata nel tempo. Entro il termine massimo di 60 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, dovrà essere celebrata l'Assemblea Straordinaria elettiva. Nel termine anzidetto, da considerarsi perentorio, dovranno essere ricostituiti gli organi decaduti.

12.2 Le seguenti fattispecie sono disciplinate come per ciascuna specificato:

dimissioni, impedimento definitivo o cessazione dalla carica di Presidente per qualsiasi motivo: l'ordinaria amministrazione spetterà al Vicepresidente che dovrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea elettiva straordinaria;

dimissioni della metà più uno dei Consiglieri: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria;

mancata approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'Assemblea: decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, il quale provvederà a convocare e celebrare l'assemblea straordinaria.

Art. 13 - L'ASSISTENTE SPIRITUALE

13.1 Stando i valori di fondo che ispirano l'associazione, il Consiglio in carica propone all'autorità ecclesiastica competente la nomina dell'assistente spirituale zonale, per la durata di quattro anni in corrispondenza del proprio mandato. La figura dell'Assistente Spirituale ha funzioni meramente consultative e non ha diritto di voto.

13.2 Partecipa alle riunioni, portando il contributo del suo servizio ministeriale alle linee programmatiche dell'ANSPI nazionale ed alle principali attività dell'Associazione.

Art. 14 — VIGILANZA E COMMISSARIO STRAORDINARIO

14.1 L'Associazione, come associazione privata, accetta la vigilanza della competente autorità ecclesiastica come precisato nell'art. 13. Tali attività di vigilanza, o di monitoraggio o di fornire istruzioni sull'attività svolta, effettuate dalla competente autorità ecclesiastica non sono vincolanti per il Consiglio Direttivo,

mantenendo tuttavia un importante riferimento nelle linee programmatiche.

14.2 Qualora il comitato zonale si trovasse nella condizione di gravi irregolarità di gestione ripetute, o gravi violazioni dell'ordinamento associativo, il Consiglio Nazionale nomina un Commissario.

14.3 Contro tale deliberazione si può ricorrere, entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, al Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale pronuncerà entro i successivi dieci giorni una risposta definitiva ed inoppugnabile.

14.4 ll Commissario, nei sessanta giorni successivi alla sua nomina, venendo meno i termini del possibile ricorso, provvede all'indizione dell'Assemblea elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, allo scopo di ripristinare il regolare funzionamento del Comitato.

TITOLO IV - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 15 - PATRIMONIO E FONTI DI FINANZIAMENTO

15.1 ll patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. 15.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

contributi dei soci, degli enti e dei privati, proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;

proventi delle "quote associative" e delle eventuali "quote integrative";

sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di Enti pubblici, privati, Associazioni e soci;

proventi derivanti da eventuali e occasionali attività commerciali, determinate nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

15.3 Le elargizioni liberali in denaro, le donazioni, i legati e i lasciti sono accettati, secondo le procedure di legge, dal Consiglio Zonale.

15.4 I proventi derivanti da eventuali attività commerciali o produttive marginali, sono inseriti in apposite voci di bilancio.

15.5 E' fatto divieto di dividere o distribuire, anche in forme indirette o differite, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali tra i Soci, sia durante la vita che allo scioglimento dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

15.6 I residui attivi e gli avanzi di gestione sono impiegati e reinvestiti esclusivamente per le attività istituzionali statutariamente previste.

15.7 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

15.8 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

15.9 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi sia all'atto dell'adesione iniziale che dei successivi rinnovi.

Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE

16.1 L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Entro il 31 marzo, il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto economico finanziario dell'anno precedente nonché il preventivo dell'anno corrente.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 — SCIOGLIMENTO

17.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

17.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.3 in caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di utilità sociale, secondo la legge 383/2000 e la legge della regione Emilia-Romagna n 34/2002 e successive eventuali modifiche, sentito l'Organismo di controllo di cui alli art.3, comma 190, della legge 662/96 e salvo diversa destinazione sempre imposta dalla legge.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE

18.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate dal Consiglio e dagli affiliati aventi diritto a voto, nelle modalità previste dall'art. 9 del presente statuto.

18.2 Le proposte formulate dagli affiliati, di cui al precedente comma, devono pervenire al Consiglio almeno quarantacinque giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

18.3 L'ordine del giorno dell'Assemblea, con il testo delle proposte di modifica dello Statuto, deve essere inviato agli aventi diritto a voto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

18.4 Le modifiche statutarie devo essere in armonia con lo statuto Nazionale e preventivamente approvate

dal Consiglio Nazionale.

Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

19.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto sarà rimessa, secondo i principi generali del procedimento disciplinare nazionale, al giudizio del Procuratore Sociale che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato rituale. In ogni caso attenendosi agli organi di giustizia previsti dall'ANSPI nazionale.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI

20.1 Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento suppletivamente al Codice Civile e quindi alle normative vigenti in materia di associazionismo di Promozione Sociale sia a livello nazionale che regionale, e per i fini sportivi alle disposizioni del Coni emanate per gli Enti di Promozione Sportiva purché compatibili e non in contrasto con la normativa in materia di associazionismo di promozione sociale.

20.2 II presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'associazione che risulti in contrasto con esso.

Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

21.1 In caso di approvazione del presente Statuto da parte dei competenti organi istituzionali, tutti gli organi associativi precedentemente eletti resteranno in carica sino alla celebrazione dell'assemblea elettiva da tenersi nei termini stabiliti e previsti dall'art. 8.2 del presente statuto.

21.2 L'Assemblea delega il Presidente Zonale ad apportare eventuali modifiche integrative necessarie al mantenimento dei riconoscimenti precedentemente ottenuti consentendo di perfezionare io statuto ai sensi dell'art. 2 del D.M. 471/2001 lettera a).

Le pagine del nostro sito impiegano cookie necessari alla fornitura del servizio. Cliccando su Ok ne consenti l'uso.